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Quadro normativo per il commercio online

La generica attività di vendita di un servizio o di un bene (e quindi anche la vendita online) risulta soggetta ad adempimenti di natura formale (contabile, fiscale, ecc.) qualora sia svolta in via professionale e abituale.

Purtroppo, a causa del complicatissimo sistema fiscale e normativo, che tra l'altro i nostri politici si diverto a modificare piuttosto frequentemente, è consigliable rivolgersi a un buon consulente.

Di seguito elenchiamo alcuni degli aspetti principali che si evincono dai vari Decreti legislativi in materia di commercio, tutela del consumatore, contratti a distanza.

Chi e' il venditore professionista?

Da notare che per venditore professionista, non si intende colui che ha tale dicitura in Antiebay e neanche colui che e' iscritto in camera di commerico, ha partita iva ecc... il nostro ordinamento dice che e' venditore professionale o azienda o imprenditore che alla fine e' lo stesso, colui che pone in essere un'attivita al fine di trarne un profitto con organizzazione di beni e strumenti! e per di piu' abitualmente!

Quali sono gli adempimenti?

La vendita online impone il rispetto della normativa sulle vendite a distanza, regolata nel nostro ordinamento dal Dlgs 185 del 22 maggio 1999.

La prima cosa da fare, se non si era già provveduto al momento della richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, è attivare il codice di attività 52.61.0 che si riferisce al commercio per corrispondenza, al quale è assimilato il commercio elettronico. Per farlo si deve presentare richiesta all'ufficio Iva.

Prima di iniziare la tua attività online devi comunicare al Comune di residenza il settore merceologico prescelto e la sussistenza dei taluni requisiti: non essere falliti (o se dichiarati, essere stati riabilitati) nonché di non aver subito alcuna delle condanne per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, ecc.

E' obbligatorio indicare all’interno del sito, nella pagina personale o nelle pagine del negozio quando questo sia attivo, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
(Vedi art. 18, comma 1 del D.Lgs. 114/98)

Ogni comune ha il suo regolamento, quindi informati presso gli uffici attività produttive del tuo Comune di residenza.

Per le vendite ai consumatori privati di beni ordinati on-line si applica la normativa per le vendite a distanza con l’esonero dall’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, ma non della registrazione dei corrispettivi sui registri, con l’obbligo dell’emissione della fattura solo su richiesta del consumatore.
(Vedi art. 2 del D.P.R. 696/1996)

Nelle vendite tra aziende permangono invece tutti gli obblighi di emissione dei documenti fiscali citati.

Il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.
E' necessario fornire una chiara informativa in merito all’esistenza di tale diritto nonché alle modalità per esercitarlo.
(Vedi art. 64 e 47 Dlgs 206/2005)

in presenza di vendite a distanza nei confronti di clienti di altri Stati comunitari, tali cessioni possono essere comunque assoggettate a imposta italiana (in deroga al principio generale che ne prevede l’applicazione solo per le cessioni di beni sul territorio nazionale), qualora l’ammontare delle cessioni complessivamente effettuate nell’anno in corso e in quello precedente verso tali Paesi non superi determinate soglie, diverse per ciascuno di essi.

Link di approfondimento

http://www.mp-lab.it/quali-autorizzazioni-sono-richieste-per-vendere-online.html
http://www.b2commerce.it/blog/commercio-elettronico-adempimenti/
http://dirittodigitale.com/commercio-elettronico-fisco-e-tasse-istruzioni-per-luso/
http://www.interlex.it/testi/dlg99185.htm
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33366

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99185dl.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05206dl.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98114dl.htm

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