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La lista degli adempimenti per il negozio virtuale

Fonte: Il Sole 24 Ore - 14 gennaio 2008
http://recensioni.ebay.it/LA-LISTA-DEGLI-ADEMPIMENTI-PER-IL-NEGOZIO-VIRTUALE?ugid=10000000005124635

DOMANDA:
vorrei vendere alcuni articoli su eBay.
Per le vendite in Europa va applicata l'Iva al 20 per cento?
Va applicata l'Iva per le vendite fuori Europa o tali operazioni vengono considerate esportazioni?
Il trasporto sarà postale o mediante corriere?
Bisogna effettuare qualche comunicazione alla Camera di commercio?

RISPOSTA:
se l'attività di vendita di beni tramite eBay è svolta in modo occasionale, la fattispecie resta esclusa dal regime Iva essendo operazione riferita ad un soggetto privato con un'attività d'impresa.
Se invece, come sembra dal tenore del quesito, l'attività in questione è destinata a svolgersi in modo abituale, assumendo i caratteri dell'impresa, scatta una serie di obblighi tra cui, in particolare:

ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 114/98, comunicare al Comune di residenza il settore merceologico prescelto e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. citato, in altre parole di non essere falliti
(o se dichiarati, essere stati riabilitati) nonché di aver subito alcuna delle condanne o delle misure di prevenzione ivi indicate;
prima di iniziare l'attività, lasciar decorrere trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune;
richiedere all'Ufficio Iva competente l'attribuzione del numero di partita Iva, indicando il codice di attività 52.61.0,
relativo al commercio al dettaglio per corrispondenza, cui è assimilato il commercio elettronico;
provvedere agli obblighi assicurativi e previdenziali presso l'INPS e l'INAIL dell'esercente l'attività, dei suoi familiari coadiutori nonché, quando ne ricorrono le condizioni, degli eventuali soci.

Nella fattispecie delineata nel quesito, valgono inoltre, ai fini Iva, le regole di cui all'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. 331/93, a disciplina delle cessioni effettuate, in ambito comunitario, tramite cataloghi, corrispondenza e simili a privati.
Se i beni venduti sono trasportati dal cessionario (o per suo conto), la vendita si conclude in Italia e costituisce cessione interna, soggetta ad Iva secondo l'aliquota dei beni stessi.
Qualora, più verosimilmente, il trasporto avvenga a cura del cedente italiano, l'operazione costituisce cessione effettuata all'estero con applicazione dell'Iva del Paese membro di destinazione: in tal caso il cedente ha anche l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale estero che assolva tutte le relative incombenze o d'identificarsi direttamente nel Paese membro.
L'obbligo viene meno (con applicazione dell'IVA italiana) quando il valore delle cessioni non superi, per due anni consecutivi, l'importo di 79.534,36 euro per ogni singolo Stato membro.

Nel caso in cui l'acquirente dei beni sia extra-comunitario, avviene una normale cessione all'esportazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72. In questo caso l'operazione va supportata da una bolletta doganale (modello Dau-export) intestata al fornitore italiano e corredata dal "visto d'uscita" dal territorio dell'UE apposto sull'esemplare di ritorno, anche se il trasporto è effettuato da terzi per conto del fornitore.

L'assimilazione delle cessioni di beni materiali su Internet alle vendite per corrispondenza comporta l'applicazione del disposto dell'art. 2, comma 1, lett. oo) del D.P.R. 696/96, che esonera tali cessioni da obbligo di certificazione fiscale (scontrino e ricevuta) nonché di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente.

Guida creata: 14/01/08 (aggiornato il 08/02/12)