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Garanzie per vizi e aliud pro alio

Fonte: Analisi di un cambiamento in atto. Di Paolo Marta
http://www.dirittoepiemonte.it/articoli/aliud_proalio.htm

Argomenti trattati:

Torna su ART.1490 C.C. Garanzie per vizi

L’art.1490 c.c. afferma che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il compratore ha a disposizione, alternativamente, due rimedi: la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

La riduzione del prezzo ha per conseguenza solo la restituzione di una parte del prezzo, se questo è già stato pagato, o la liberazione del compratore dall’obbligo del pagamento di questa parte, se non l’aveva ancora pagata. Ovviamente la misura della riduzione deve corrispondere alla differenza di valore determinata dal vizio; differenza, però, non rispetto al valore obiettivo della cosa, ma rispetto al valore contrattuale, cioè al prezzo originariamente pattuito.

Il secondo rimedio è la risoluzione del contratto: nello specifico trattasi di risoluzione per inesatto adempimento dell’attribuzione patrimoniale consistente nel trasferimento del diritto, in quanto la legge prescrive che venga trasmesso il diritto su una cosa esente da vizi. Le conseguenze della risoluzione consistono nella rimessione in pristino di entrambe le parti, cioè nel porle in quelle condizioni in cui si sarebbero trovate se la vendita non fosse mai stata stipulata; quindi il venditore deve restituire il prezzo, qualora l’abbia già ricevuto, e rimborsare al compratore tutte le spese da questo legittimamente sostenute per la vendita. Il compratore, invece, deve restituire la cosa, salvo che questa sia perita in dipendenza dai vizi lamentati.

In ogni caso, sia che il rimedio scelto sia la risoluzione o la riduzione del prezzo, il venditore che è in colpa per i vizi denunciati è obbligato al risarcimento del maggior danno.

Torna su ART.1495 C.C. Decadenza e prescrizione

Decadenza
Per ottenere questi rimedi, il compratore è soggetto a un onere di denuncia dei vizi e a particolari termini di decadenza e prescrizione (art.1495 c.c.). La ratio di questa norma sta nel fatto che, con il passare del tempo, diviene sempre più complicato ogni accertamento della sussistenza, della causa e dell’epoca dei vizi; di conseguenza sarebbe anche difficile imputare questi vizi al venditore.

Il termine per la denuncia è piuttosto breve, soli otto giorni. E’ un termine di decadenza, intendendosi per decadenza la perdita di un diritto per il mancato esercizio entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal contratto. La decadenza è un istituto che risponde a esigenze di certezza; infatti opera in situazioni incerte che, in un modo o nell’altro, si vogliono definire in un termine perentorio. La decadenza è impedita solo se viene compiuto l’atto che elimina la situazione di incertezza; nel nostro caso solo se vengono tempestivamente denunciati i vizi annessi alla cosa venduta.

Per la denuncia non sono richieste particolari formalità (basterebbe anche una telefonata); inoltre la denuncia non deve essere in forma analitica o specifica, con precisa indicazione dei difetti riscontrati, ma può anche essere sommaria, salvo precisare in un secondo tempo la natura e l’entità dei vizi (Cass. 9 maggio 1969, n.1602). La denuncia è perfezionata anche se comunicata a un familiare del venditore o al suo rappresentante (Cass. 27 gennaio 1986, n.539 e 26 ottobre 1960, n.2908).

Particolarmente importante e delicato è il problema del dies a quo dal quale decorre il termine di decadenza: bisogna distinguere fra vizi apparenti e occulti, a seconda che essi siano obiettivamente riconoscibili o non riconoscibili e non effettivamente riconosciuti al momento della conclusione del contratto; ciò comporta una diversa decorrenza del termine che, per i primi, coincide di solito con la consegna della cosa e per i secondi ha inizio dal giorno in cui essi sono divenuti riconoscibili per il compratore. Tuttavia, in entrambi i casi la decorrenza deve farsi risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto (Cass. 4 maggio 1965, n.797 e Cas. 30 agosto 2000, n.11452). Se la scoperta dei vizi avviene per gradi, il termine decorre dal momento in cui si completa la relative scoperta (Cass. 14 febbraio 1977, n.677).

Per impedire la decadenza è sufficiente che il compratore invii la denuncia nel termine prescritto, indipendentemente dalla diversa data di ricezione del venditore (Cass. 18 aprile 1975, n.1470).

Per quanto riguarda l’onere della prova, incombe sul compratore dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi, trattandosi di condizione per l’esercizio dell’azione (Cass. 29 luglio 1952 n.2376, Cass. 23 luglio 1954 n.2629 e Cass. 13 ottobre 1999, n.11519).

Questo afferma la giurisprudenza prevalente, anche se è opportuno ricordare un diverso orientamento, secondo il quale l’onere di provare il decorso del termine di decadenza per la denuncia dei vizi spetta al venditore (Cass. 14 marzo 1983 n.1888).

Se la denuncia avviene dopo gli otto giorni, il compratore decade dal diritto di proporre azione di risoluzione del contratto, salvo in due casi, ossia quando il venditore riconosce l’esistenza dei vizi; tale riconoscimento sana gli effetti della decadenza, in quanto si presuppone che il venditore abbia acquisito la consapevolezza dei vizi anteriormente alla scadenza del termine di decadenza, e questo comporta l’inutilità del termine di decadenza, in quanto ricordiamo che la ratio consiste nel rendere certe situazioni incerte: se il venditore conosceva i vizi, la situazione di incertezza non esiste (Cass. 24 aprile 1982, n.2543); oppure quando il venditore abbia occultato i vizi (non basta però che il venditore abbia taciuto i vizi, ma occorre che sia ricorso ad espedienti per non farli scoprire al compratore).

Prescrizione

Il terzo comma dell’art.1495 c.c. sostiene che l’azione per far valere la garanzia, sia di risoluzione che di riduzione del prezzo, si prescrive in ogni caso in un anno dal giorno della consegna.

Importante notare che non si tratta di un termine di decadenza, ma di prescrizione.

Per prescrizione si intende la perdita di un diritto per la prolungata inazione del suo titolare; il fondamento è la necessità di assicurare stabilità alle situazioni di fatto che si sono consolidate nel tempo. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è consentito l’esercizio del diritto e, siccome la prescrizione colpisce l’inerzia del titolare del diritto, questa si interrompe se il titolare compie un atto di esercizio del diritto stesso. I questo caso la prescrizione non è impedita per sempre, ma comincia a decorrere un nuovo termine dal momento dell’esercizio del diritto.

Fondamentale è sottolineare la differenza fra prescrizione e decadenza: la prima ha lo scopo di consolidare situazioni di fatto che l’ordinamento non ha più interesse a consentire che vengano modificate, la seconda, invece, ha lo scopo di rendere certe in breve termine situazioni che risultano incerte.

Il termine di prescrizione dell’azione ex art.1495 c.c. decorre dal giorno della consegna della cosa, anche se il vizio non è stato scoperto, o ne è stata fatta tempestivamente la denuncia, o se questa non era necessaria: è questo il significato della frase in ogni caso che si rinviene nell’articolo.

Per consegna si intende quella materiale, ossia la effettiva ricezione della cosa da parte del compratore, e solo quella eseguita in forza di un contratto di vendita, e cioè quella eseguita contemporaneamente alla conclusione del contratto o successivamente (se la cosa era stata consegnata prima della conclusione del contratto, il termine decorre dalla conclusione stessa e non dal momento della consegna) (Cass. 5 luglio 1965, n.1389).

La durata e la decorrenza del termine di prescrizione non possono essere modificate né da clausole contrattuali, né dagli usi.

La prescrizione è interrotta da qualunque atto del compratore che, pur diverso dalla domanda giudiziale, valga a costituire in mora il venditore (art.2943 ultimo comma c.c.): la costituzione in mora è un atto formale che consiste in un intimazione o richiesta fatta per iscritto (art.1219 c.c.): questo atto non deve avere un contenuto intimidatorio quale la diffida ad adempiere, né è soggetto a rigore di forme al di fuori dello scritto, e quindi non richiede l’uso di formule solenni o l’osservanza di particolari requisiti o adempimenti, essendo sufficiente che con uno scritto qualsiasi diretto al debitore, o portato comunque a sua conoscenza, il creditore manifesti chiaramente la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

La prescrizione è, altresì, interrotta se il compratore comunica al venditore l’intenzione di far valere il diritto di garanzia (Cass. 10 settembre 1999, n.963).

Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore non interrompe la prescrizione, ma impedisce solo la decadenza, nel caso in cui il compratore non abbia denunciato i vizi (Cass. 13 dicembre 1962, n.3344). Se, però, il venditore oltre a riconoscere (in modo esplicito o implicito) i vizi ammette anche la propria responsabilità (cioè riconosce il diritto di garanzia del compratore) la prescrizione si interrompe ai sensi dell’art.2944 c.c. (Cass. 25 marzo 1988, n.2586).

Torna su ART.1497 C.C. Mancanza di qualità e aliud pro alio

La stessa disciplina prevista per la garanzia per vizi si applica anche quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata (art.1497 c.c.).

Diversa risulta essere la disciplina nel caso del cosiddetto aliud pro alio, ossia il caso in cui la cosa consegnata dal venditore non sia semplicemente difettosa, ma addirittura diversa rispetto a quella pattuita: in tale ipotesi non opera la disciplina prevista dalla garanzia per vizi che abbiamo esposto in precedenza, ma la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive ex arrt.1453 e seg. c.c. e ne deriva che la tutela dell’acquirente è molto più incisiva, poiché non è sottoposta ai rigorosi e brevi termini di prescrizione e decadenza previsti nel caso di garanzia per vizi e mancanza di qualità.

La presenza di queste tre figure, vizi, mancanza di qualità e aliud pro alio, ha comportato notevoli problemi nello stabilire i criteri distintivi per stabilire quale disciplina applicare nel singolo caso concreto.

Applicando il criterio più rigoroso e, almeno teoricamente, più logico, si sostiene che l’ipotesi dell’aliud pro alio sia configurabile solo quando la cosa consegnata sia diversa nel genere rispetto a quella pattuita, ossia la res tradita non appartiene al genus in cui rientra la res vendita, non essendo sufficiente la mancanza di qualità essenziali per l’uso a cui la cosa era destinata (Cass.28/1/1972 n.228).

Tuttavia, la giurisprudenza negli ultimi tempi ha ritenuto opportuno rifarsi a un criterio di giustizia sostanziale posto dal caso concreto, piuttosto che limitarsi a una applicazione meramente formale e letterale dell’istituto dell’aliud pro alio cercando di tutelare, ove possibile, il contraente più debole.

Questo criterio si configura in un ampliamento del giudizio puramente astratto sul genere diverso. Infatti, come dimostrano due recenti sentenze della Cassazione (23/3/1999, n.2712 e 3/8/2000, n.10188), l’istituto dell’aliud pro alio è esteso anche ai casi in cui la cosa consegnata non sia diversa nel genere, nel senso astratto del termine, ma comunque sia priva delle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, e quindi inidonea ad assolvere la funzione economico- sociale che le è propria.

In definitiva, la discriminazione fra vizio, mancanza di qualità e consegna di aliud pro alio va operata in relazione alla concreta destinazione economico-sociale della cosa, al concreto uso cui la cosa è destinata secondo il comune apprezzamento dell’ambiente sociale; ed è appunto quest’uso concreto e obiettivo, identificato in via empirica caso per caso, che determina una discrepanza più o meno grave fra la cosa pattuita e quella consegnata. Quindi, quando la discrepanza è talmente grave da pregiudicare totalmente l’interesse del compratore, in quanto la cosa consegnata appartiene a un genere diverso da quello in cui rientra la cosa pattuita, e, di conseguenza, è del tutto lontana dall’uso cui il compratore intendeva adibirla (uso che si può desumere in modo obiettivo dalla comune dichiarazione dei contraenti al momento della conclusione del contratto), ovvero è inidonea addirittura a qualsiasi uso, la reazione della giurisprudenza è di corrispondente gravità, formalizzandosi in un’azione generale di risoluzione contrattuale ex art.1453 c.c., svincolata dai brevi termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall’art.1495 c.c.

Con questo metro di giudizio, i magistrati “trasformano” quello che, perlomeno astrattamente, dovrebbe essere un difetto di mancanza di qualità in una fattispecie di aliud pro alio con le conseguenze che ne derivano in termini di prescrizione e decadenza. Tutto questo a vantaggio dell’acquirente, il quale può godere di termini più ampi per l’azione di risoluzione (prescrizione decennale).

Naturalmente non si tratta di un criterio ancora pienamente affermato, anche perché, a seconda del caso concreto, è difficile stabilire una linea di confine fra vizi e mancanza di qualità da una parte e consegna di aliud pro alio dall’altra.

Tuttavia, alla luce delle recenti pronunce, la Suprema Corte ha manifestato una tendenza piuttosto incisiva verso l’ampliamento dell’istituto dell’aliud pro alio al di là del significato astratto originario, preferendo adottare una giustizia più sostanziale (riferita al singolo caso concreto) che puramente formale.

PER RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

RUBINO, la compravendita, Giuffrè;
I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale;
BIN, la vendita, Cedam.