Il regime del margine per l'usato sul web
Fonte: Il Sole 24 Ore - 14 gennaio 2008
http://recensioni.ebay.it/IL-REGIME-DEL-MARGINE-PER-L-apos-USATO-SUL-WEB?ugid=10000000004410814
DOMANDA:
ho aperto un'attività commerciale.
Vendo oggetti usati (mobili, orologi, libri, utensili vari) su eBay.
Devo aggiungere l'IVA sui prezzi di vendita?
Se sì quale montante, considerato che acquisto tali oggetti da privati o in fiere dove la merce non viene mai fatturata?
RISPOSTA:
nel caso in esame deve essere applicato il regime del margine dei beni usati, regolamentato dagli artt. da 36 a 40 del D.L. del 23.02.1995, n. 41. Tale regime è stato introdotto al fine di evitare l'assoggettamento a Iva di cessioni di beni mobili che, una volta usciti dal circuito commerciale in quanto acquistati da consumatori finali, vi rientrano nuovamente, in quanto ceduti dai consumatori finali a soggetti passivi d'imposta.
Il calcolo dell'imposta dovuta deve essere effettuato, a seconda dei casi, col metodo del:
regime ordinario o analitico;
regime forfetario o percentuale;
regime globale.
In particolare deve essere applicato:
il regime ordinario, se il prezzo di acquisto da parte del commerciante è uguale o superiore a 516,45 euro (art. 36, comma 1 e 6 del D.L. 41/95);
il regime globale, se il prezzo di acquisto da parte del commerciante è inferiore a 516,45 euro (art. 36, comma 6 del D.L. 41/95).
Nel caso di applicazione del regime ordinario (o analitico), il margine deve essere calcolato come differenza tra il costo di acquisto, aumentato di eventuali spese di riparazione ed accessorie, e il prezzo di rivendita.
In relazione a ogni cessione possono quindi aversi tre possibilità (art. 36, comma 6 del D.L. 41/95 e Circolare 22.06.2005, n. 177, paragrafo 4.1.1.):
il margine è positivo. In questo caso l'imposta dovuta deve essere calcolata scorporandola dal margine con l'aliquota propria del bene;
il margine è zero, non è dovuta imposta;
il margine è negativo, non è dovuta imposta.
Il margine globale, a differenza di quello analitico, non si applica sulle singole cessioni, ma sulla differenza tra il totale delle cessioni e il totale degli acquisti, aumentato delle spese di riparazione e accessorie, effettuate nel mese o trimestre (Circolare 22.06.2005, n. 177, paragrafo 4.3.1.).
La fattura deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, ma non deve recare la separata indicazione dell'imposta (art. 38, comma 1 del D.L. 41/95).
Deve invece essere riportata la dicitura che si tratta di una operazione "soggetta al regime del margine di cui all'art. 36 del D.L. 41 del 23 febbraio 1995" o locuzione similare (Circolare 22.06.2005, n. 177, paragrafo 4).
Peraltro, trattandosi di attività di commercio elettronico indiretto, assimilata alla vendita per corrispondenza, si applica il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera oo) del D.P.R. 696/96, che esonera dall'obbligo della certificazione fiscale (scontrino o ricevuta), se non richiesta dal cliente.
Circa la prova del prezzo d'acquisto si ritiene che debba esserci un minimo supporto documentale che consenta di dimostrare il prezzo effettivamente corrisposto: il consiglio è pertanto quello di ottenere, al momento dell'acquisto, una quietanza liberatoria dal venditore con la descrizione sommaria del bene e l'indicazione del prezzo pagato.
Guida creata: 19/09/07 (aggiornato il 13/02/12)
http://recensioni.ebay.it/IL-REGIME-DEL-MARGINE-PER-L-apos-USATO-SUL-WEB?ugid=10000000004410814
DOMANDA:
ho aperto un'attività commerciale.
Vendo oggetti usati (mobili, orologi, libri, utensili vari) su eBay.
Devo aggiungere l'IVA sui prezzi di vendita?
Se sì quale montante, considerato che acquisto tali oggetti da privati o in fiere dove la merce non viene mai fatturata?
RISPOSTA:
nel caso in esame deve essere applicato il regime del margine dei beni usati, regolamentato dagli artt. da 36 a 40 del D.L. del 23.02.1995, n. 41. Tale regime è stato introdotto al fine di evitare l'assoggettamento a Iva di cessioni di beni mobili che, una volta usciti dal circuito commerciale in quanto acquistati da consumatori finali, vi rientrano nuovamente, in quanto ceduti dai consumatori finali a soggetti passivi d'imposta.
Il calcolo dell'imposta dovuta deve essere effettuato, a seconda dei casi, col metodo del:
regime ordinario o analitico;
regime forfetario o percentuale;
regime globale.
In particolare deve essere applicato:
il regime ordinario, se il prezzo di acquisto da parte del commerciante è uguale o superiore a 516,45 euro (art. 36, comma 1 e 6 del D.L. 41/95);
il regime globale, se il prezzo di acquisto da parte del commerciante è inferiore a 516,45 euro (art. 36, comma 6 del D.L. 41/95).
Nel caso di applicazione del regime ordinario (o analitico), il margine deve essere calcolato come differenza tra il costo di acquisto, aumentato di eventuali spese di riparazione ed accessorie, e il prezzo di rivendita.
In relazione a ogni cessione possono quindi aversi tre possibilità (art. 36, comma 6 del D.L. 41/95 e Circolare 22.06.2005, n. 177, paragrafo 4.1.1.):
il margine è positivo. In questo caso l'imposta dovuta deve essere calcolata scorporandola dal margine con l'aliquota propria del bene;
il margine è zero, non è dovuta imposta;
il margine è negativo, non è dovuta imposta.
Il margine globale, a differenza di quello analitico, non si applica sulle singole cessioni, ma sulla differenza tra il totale delle cessioni e il totale degli acquisti, aumentato delle spese di riparazione e accessorie, effettuate nel mese o trimestre (Circolare 22.06.2005, n. 177, paragrafo 4.3.1.).
La fattura deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, ma non deve recare la separata indicazione dell'imposta (art. 38, comma 1 del D.L. 41/95).
Deve invece essere riportata la dicitura che si tratta di una operazione "soggetta al regime del margine di cui all'art. 36 del D.L. 41 del 23 febbraio 1995" o locuzione similare (Circolare 22.06.2005, n. 177, paragrafo 4).
Peraltro, trattandosi di attività di commercio elettronico indiretto, assimilata alla vendita per corrispondenza, si applica il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera oo) del D.P.R. 696/96, che esonera dall'obbligo della certificazione fiscale (scontrino o ricevuta), se non richiesta dal cliente.
Circa la prova del prezzo d'acquisto si ritiene che debba esserci un minimo supporto documentale che consenta di dimostrare il prezzo effettivamente corrisposto: il consiglio è pertanto quello di ottenere, al momento dell'acquisto, una quietanza liberatoria dal venditore con la descrizione sommaria del bene e l'indicazione del prezzo pagato.
Guida creata: 19/09/07 (aggiornato il 13/02/12)