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Niente obbligo di scontrino nella vendita su internet

Fonte: Il Sole 24 Ore, luglio 2007
http://recensioni.ebay.it/NIENTE-OBBLIGO-DI-SCONTRINO-NELLA-VENDITA-SU-INTERNET?ugid=10000000004075488

DOMANDA:

Ho aperto un sito internet per la vendita di beni materiali. Nel caso in cui decida di vendere a privati, quale documento sono obbligato ad emettere? Mi è sembrato di capire che le vendite ai privati non fossero soggette ad emissione né di scontrino, né di ricevuta.
In questo caso, come e dove deve essere annotato l’incasso? Nel caso in cui vendessi programmi software, rientrerei nella fattispecie dei beni materiali? In caso negativo, quali documenti dovrei emettere nei confronti del privato?

RISPOSTA:

Si conferma che le vendite a privati di beni materiali, tramite commercio elettronico indiretto (cosiddetto B2C), sono assimilate alle vendite per corrispondenza, per le quali vale l’esonero dalla fatturazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972 e dall’obbligo di certificazione mediante scontrino e ricevuta fiscale, per effetto dell’art. 2 del D.P.R. 696/1996.

Ciò detto, il cedente è tenuto ad annotare le vendite effettuate nei confronti dei cessionari sul registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. 633/1972. Nello specifico deve essere annotato l’ammontare globale dei corrispettivi delle vendite effettuate in ciascun giorno, compresi i corrispettivi relativi alle vendite per le quali è stata emessa fattura su richiesta del cliente.

Come precisato dal ministero delle Finanze (risoluzione ministeriale del 20.01.1994, n. VI-12-2615), l’utilizzo di tale registro ai fini dell’annotazione dei corrispettivi relativi alle vendite per corrispondenza effettuate in ciascun giorno impedisce al cedente di avvalersi della procedura di variazione prevista dall’art. 26 del D.P.R. 633/1972. Pertanto, in caso di restituzione del cedente dei beni oggetto di precedente vendita (ad es. in caso di esercizio del diritto di recesso), la mancata emissione della fattura all’atto della consegna o spedizione dei beni al cliente preclude al cedente il diritto di recuperare l’IVA divenuta esigibile a seguito della registrazione del corrispettivo.

Il ministero ha tuttavia chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo al riguardo, il cedente è legittimato ad emettere fattura in relazione alle vendite per corrispondenza effettuate, anche nell’ipotesi in cui il cliente non ne abbia fatto esplicita richiesta.
Per quanto riguarda la vendita on line di software, si rammenta che la circolare ministeriale del 15.05.1995, n. 142/D, aveva effettuato una distinzione tra software “standard” e software “specifico” o personalizzato: il primo è prodotto in serie ed è di impiego generalizzato e, pertanto, non può essere considerato quale prestazione di servizio, ma un vero e proprio bene. Il secondo, invece, essendo prodotto in relazione alle specifiche esigenze del committente, è considerato una prestazione di servizi.

La distinzione operata dal ministero è superata nel momento in cui la vendita è effettuata permettendo all’acquirente di scaricare direttamente il software da Internet. In tal caso, trattandosi di acquisto di un bene virtuale e non materiale, l’operazione viene sempre assimilata ad una prestazione di servizi e trattata in base a quanto previsto dal D.Lgs. 273/2003 che, recependo la Direttiva comunitaria 38/2002, ha modificato l’art. 7 del D.P.R. 633/1972.

Guida creata: 31/07/07 (aggiornato il 03/04/12)