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Semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-02-06&atto.codiceRedazionale=097G0038

D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696
Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 22, comma 1, dello stesso decreto che stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate;

Visto l'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non sia obbligatoria l'emissione della fattura;

Visti i decreti ministeriali 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28 gennaio 1983 con i quali sono state disciplinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalita' di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18;

Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione, a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 che ha disciplinato le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalita' di rilascio da parte degli esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e di esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura, per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha stabilito le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha fissato le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 che ha disciplinato le caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;

Visto l'articolo 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo, nonche' di escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;

Visto l'articolo 3, comma 147, lettera f), della predetta legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilita' della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente;

Visti i prescritti pareri espressi dalle commissioni parlamentari della Camera e del Senato resi rispettivamente il 4 luglio 1996 ed il 24 giugno 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1.
Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale

1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.

2. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.

3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

Art. 2.
Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;

e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali e di assegni bancari;

g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;

h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate.

i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle societa' di intermediazione mobiliare;

n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attivita' di trasporto;

p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro, svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;

q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;

r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;

hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;

ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;

nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;

pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita' montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;

rr) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148));

ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste.

tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attivita' di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire .

tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

2. Non sono altresi' soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtu' dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:

a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa; b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;

c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade; d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;

e) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;

f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;

g) decreto 22 dicembre 1980: societa' che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;

h) decreto 26 luglio 1985: enti e societa' di credito e finanziamento;

i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine. (2)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le disposizioni in esso contenute si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Art. 3.
Modalita' di documentazione

1. Ai fini della deducibilita' delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, puo' essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualita' e la quantita' dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente.

2. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non e' obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Lo scontrino fiscale, emesso all'atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, aventi le caratteristiche indicate al primo comma, possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini dell'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 21, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 696